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Trend e Mercati

IV Gamma. Dal 13 agosto in vigore la regolamentazione

IV gamma
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Autore Redazione

Molte le novità: dai nuovi parametri igienico sanitari alle informazioni obbligatorie in etichetta

Questo è un punto di svolta per la IV Gamma italiana“. Una data certamente importante, per chi produce, per chi vende, ma anche per i consumatori. Per Gianfranco D’Amico, presidente di AIIPA IV Gamma, il 13 agosto con l’applicazione della Legge 77/2011 su tutto il territorio nazionale (la legislazione sulla IV gamma si applica esclusivamente ad imprese produttrici e punti vendita in Italia) inizia quella che potremmo definire la fase due di un settore cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi dieci anni, ma che fino ad oggi di fatto non era regolamentato. Un vuoto che ora si colma e che secondo D’Amico “spingerà tutti gli attori del comparto a compiere un’ulteriore crescita in senso qualitativo, per avere una filiera sempre più veloce, efficiente e controllata, garantendo qualità e informazioni ai consumatori”.

I numeri del settore, nel comunicare questa importante svolta, li fornisce la stessa AIIPA: 1 miliardo di euro in Italia, oltre 200 aziende produttrici, il 70% della produzione a marchio della Gdo per oltre 700 milioni di euro di fatturato pari a poco più del 10% dell’intero comparto ortofrutta. Numeri importanti che, nonostante la flessione registrata negli ultimi anni più che certificare una disaffezione da parte dei consumatori italiani per questi prodotti (l’insalata in busta la referenza più venduta) certificano il raggiungimento della maturità di un settore che aveva bisogno ora di uniformarsi su determinati punti.

Catena del freddo
La principale novità della normativa riguarda sicuramente il rispetto della catena del freddo, fondamentale per questo genere di prodotti: produttori e distributori dovranno “garantire una temperatura uniforme inferiore agli 8°C dal momento in cui il prodotto di IV gamma viene confezionato fino a quando viene acquistato dal consumatore finale”. I parametri minimi richiesti dalla legge agli stabilimenti produttivi prevedono aree di lavorazione con temperature non superiori a 14 gradi, celle frigorifere non superiori a 8 gradi e almeno 2 vasche di lavaggio a ricircolo continuo di acqua.

Etichetta
In etichetta sarà obbligatoria la dicitura “prodotto lavato e pronto al consumo/pronto da cuocere”. Un ‘indicazione “tassativa e non modificabile” – il termine “prodotto” può essere sostiruito con uno più specifica relativo al contenuto della confezione – che intendere rendere immediatamente riconoscibile un prodotto che non ha bisogno “di alcuna ulteriore attività ed è subito pronto all’uso, distinguendolo da altre tipologie di ortofrutticoli confezionati che richiedono invece ulteriori fasi di manipolazione prima dell’impiego o del consumo”. Sempre per tutelare a aiutare il consumatore è prevista anche l’indicazione obbligatoria “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C”. Niente più dubbi, infine, per quanto riguarda la durata una volta aperta la confezione: l’etichetta dovrà evidenziare che il contenuto sarà da “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”. Tutti gli imballi in commercio dovranno, infine, essere ecocompatibili, cioè adatti – come minimo – ad essere smaltiti tramite raccolta differenziata.

Sanzioni
Le nuove regole saranno in applicazione a partire dal 13 agosto 2015: tutti i prodotti già preconfezionati o immessi in commercio a quella data, anche se non conformi, possono essere smaltiti fino a esaurimento scorte. A scorte esaurite, chi non rispetterà le novità introdotte sarà sanzionabile. Pur non essendovi, infatti, sanzioni specifiche nella legislazione di settore, la L.77/2011 e la relativa decretazione di attuazione sono soggette alle previsioni generali per la violazione della disciplina relativa alle temperature, alla quale si applicano le sanzioni relative ai precetti in materia di sicurezza alimentare previsti dai Regolamento europei 178/02 e 852/04, nonché dalla Legge nazionale n. 283/1962; la violazione della disciplina relativa alle informazioni ai consumatori, alla quale si applicano le sanzioni previste dal d. Lgs. 109/92, nelle more di più puntuali previsioni nell’ambito del Decreto Legislativo sulle violazioni del Reg. UE 1169/11.

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