Frutta a guscio ed essiccata

22 gennaio 2025

Frutta secca, per i trasformati l'origine non serve

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Per i prodotti trasformati a base di frutta secca non è necessario, in termini di legge, indicare l'origine di mandorle, noci, nocciole, pistacchi, pinoli. Eppure, come anticipato da myfruit.it a dicembre dello scorso anno, dal primo gennaio del 2025 per la frutta secca sgusciata è entrato in vigore l'obbligo di indicarne l'origine in etichetta.

In altre parole, quindi, per prodotti come la crema di nocciole - anche quella più famosa - e altre specialità dolciarie che contengono frutta secca, non è obbligatorio scrivere sull'etichetta in quali Paesi è stata coltivata la materia prima. Per comprendere tutti gli aspetti della questione, meglio fare un passo indietro e tornare al quadro normativo. 

Che cosa dice la legge

La novità normativa fa capo al regolamento delegato numero 2429/2023 riguardante le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli e riguarda la frutta secca sgusciata, i prodotti di IV gamma, lo zafferano, i funghi coltivati. La norma è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 3 novembre 2023. Va precisato che per il prodotto non sgusciato l'obbligo circa l'indicazione della provenienza è già in vigore.

La nuova norma entrata in vigore più di 20 giorni fa, dunque, prevede l’obbligo di etichettatura di origine per la frutta secca sgusciata o essiccata, e completa un iter partito nel 2017. Secondo quanto stabilito dall'Unione europea, le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione dovrebbero figurare sull’imballaggio e/o sull’etichetta in modo ben visibile. Inoltre, al fine di evitare frodi e di non indurre in errore il consumatore, le indicazioni prescritte dalle norme di commercializzazione dovrebbero essere disponibili per il consumatore prima dell’acquisto, anche nel caso delle vendite a distanza. 

Infine, per evitare di indurre in errore il consumatore circa l’origine dei prodotti, l’indicazione del paese d’origine dovrebbe essere maggiormente visibile rispetto all’indicazione del paese dell’imballatore.

Il prodotto trasformato è un caso a parte 

Tra le maglie delle nuove regole c’è però spazio anche alle eccezioni. Può infatti restare anonima l’indicazione della frutta secca utilizzata nella preparazione di dolci e/o creme spalmabili. L'esempio classico, naturalmente, è quello della Nutella di Ferrero.

La normativa, infatti, si applica solo ai prodotti che contengono frutta secca sgusciata in forma naturale o lavorata in maniera minima: dunque non riguarda le preparazioni alimentari in cui la frutta secca è solo uno degli ingredienti, come nel caso delle creme o dei dolci a base di frutta secca. 

La mancata indicazione dell’origine delle materie prime nei prodotti trasformati potrebbe naturalmente favorire l’utilizzo di ingredienti importati da paesi extra-Ue, dove i regolamenti sull’uso della chimica sono in genere meno rigorosi rispetto a quelli europei. Un provvedimento che difficilmente potrà piacere ai produttori italiani ed europei, ma con il quale occorre fare i conti.

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