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Politiche agricole

Agroalimentare, pratiche sleali: a novembre la legge?

Procede nei tempi previsti l’iter per l’attuazione della normativa sullo schema di decreto legislativo proposto dal Governo

Procede nei tempi previsti l’iter per l’attuazione delle normative sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare sullo schema di decreto legislativo proposto dal Governo. Infatti, la commissione Agricoltura e la commissione Industria commercio e turismo sono state chiamate a esprimere il loro parere sullo schema di decreto proposto dal Governo per l’attuazione della direttiva Ue 633/2019 e dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (vedi articolo precedente).
La normativa è attesa da tempo, soprattutto dai produttori agricoli considerati l’anello debole della filiera. Oltre a vietare le aste a doppio ribasso, si introducono una serie di divieti e tutele nella compravendita dei prodotti recepite da ogni Paese membro.

Tutti i punti critici da non dimenticare

Numerose le criticità che non possono essere escluse dalla normativa delle pratiche sleali: dal prezzo di acquisto che non può scendere sotto la media dei costi di produzione stabilito mensilmente da Ismea, ai contratti di cessione da parte dei produttori verso le cooperative o le Op alle quali essi stessi sono soci. In particolare, bisogna prevedere che la durata dei contratti di cessione non sia inferiore ai 12 mesi, salvo particolari casi e sotto l’assistenza delle Organizzazioni professionali di maggiore rilievo, e prestare molta più attenzione alla riduzione dei pagamenti nelle consegne pattuite su base periodica.

Ma va anche evitato che il produttore si accolli il costo del deterioramento dei prodotti dal momento della consegna invece che dalla cessione formale. Nel documento, poi, si chiede di valutare la sostituzione automatica del prezzo sottocosto stabilito dalle parti, facendo riferimento in primis al prezzo in fattura. L’auspicio finale è che le denunce possano essere presentate all’Autorità di contrasto frodi con le eventuali conseguenze sanzionatorie anche quando si chiede un trattamento riservato dei dati del denunciante.

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