Dalla Sicilia arriva una sentenza storica per l’Italia: la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità per la riproduzione illegale di varietà vegetali protette. È stata infatti riconosciuta la responsabilità civile di un produttore e di un vivaista che avevano riprodotto e commercializzato una varietà di pomodoro coperta da brevetto comunitario.
La decisione, pubblicata pochi giorni fa, rappresenta un passaggio di rilievo per l’intera filiera orticola e per il settore vivaistico, ribadendo che la tutela dei diritti di proprietà industriale in agricoltura è una priorità e che le violazioni sono soggette a rigorosa applicazione della legge.
La denuncia della società
La vicenda trae origine dalla denuncia presentata dalla società titolare del brevetto varietale, con il supporto di Aib – Anti-Infringement Bureau for Intellectual Property Rights on Plant Material, associazione che riunisce importanti aziende sementiere internazionali. Le indagini della guardia di finanza di Ragusa hanno accertato la riproduzione non autorizzata di piantine di pomodoro mediante tecniche vietate, come il taleaggio e lo stub, in violazione del regolamento europeo.
In primo grado, produttore e vivaista erano stati condannati a otto mesi di reclusione, a una multa di 10mila euro e al risarcimento dei danni per 80mila, oltre alle spese legali. In appello, pur essendo intervenuta la prescrizione del reato, era stata confermata la condanna al risarcimento. La Cassazione ha ora definitivamente confermato l’obbligo risarcitorio, per un totale di 105mila euro, comprensivi di 25mila di spese legali relative ai primi due gradi di giudizio.
Le responsabilità
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità del vivaista è pienamente provata: aveva riprodotto abusivamente oltre ottomila piantine prive di documentazione che ne attestasse l’origine lecita, poi vendute e messe a dimora in serre senza adeguata tracciabilità. Analoga conferma è stata espressa nei confronti del produttore, per il quale è stato riconosciuto il dolo generico.
La Corte ha sottolineato la consapevolezza dell’esistenza del brevetto comunitario, anche in ragione dell’attività professionale svolta e dei rapporti con la società titolare. Il produttore non è stato in grado di dimostrare, tramite documentazione fiscale, la provenienza di oltre quattromila piantine utilizzate. La sentenza stabilisce in modo definitivo che la riproduzione, la messa in vendita e qualsiasi forma di commercializzazione di materiale varietale protetto senza autorizzazione del titolare integra il reato previsto dall’articolo 517-ter del Codice penale.
La pronuncia chiarisce alcuni principi fondamentali per tutti gli operatori della filiera: la riproduzione di varietà protette senza autorizzazione è vietata; ogni operatore è responsabile della legalità del materiale che produce, acquista o utilizza; l’acquisto da terzi non esclude la responsabilità; è obbligatorio conservare documentazione che dimostri l’origine lecita del materiale vegetale; la mancanza di tracciabilità può costituire elemento di prova della violazione; gli operatori professionali non possono invocare la mancata conoscenza della protezione varietale come giustificazione. In sintesi, la qualifica professionale comporta un preciso dovere di diligenza e consapevolezza.
Aib invita tutti gli operatori della filiera a contribuire a un sistema più trasparente e tracciabile, adottando pratiche e strumenti che permettano di prevenire l’utilizzo di materiale non conforme e le distorsioni della concorrenza. Il rafforzamento di tali strumenti consentirà di ridurre il ricorso al contenzioso e di creare condizioni affinché l’innovazione varietale sia adeguatamente tutelata e valorizzata in modo sostenibile. Il direttore generale di Aib, Ignacio Giacchi, ringrazia il gruppo operativo e legale dell’associazione, con particolare riferimento agli avvocati Nicola Novaro e Rossella Pola, per l’impegno profuso nel conseguimento del risultato.
Fonte: Aib – Anti-Infringement Bureau for Intellectual Property Rights on Plant Material