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Sanzioni per chi non mette l’etichetta

Dal 15 febbraio sono previste multe sino a 15.500 euro

Dal 15 febbraio c’è una multa di 1100 euro per i commercianti che non espongono l’etichetta sugli ortofrutticoli venduti ai consumatori. Il decreto legislativo n. 306/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio scorso, ha stabilito infatti le sanzioni per le infrazioni alle norme di qualità e commercializzazione degli ortofrutticoli freschi emanate dall’Unione europea con diversi Regolamenti. Il decreto prevede altre multe per chi commercia ortofrutticoli senza autorizzazione e si sottrae o impedisce i controlli. L’etichetta obbligatoria sugli ortofrutticoli freschi (non tutti) venduti al dettaglio riguarda la varietà (per esempio pere Abate), la categoria di qualità (extra, prima o seconda, che però si riferisce più all’aspetto esterno e al calibro dell’ortofrutticolo) e l’origine del prodotto (per esempio Italia). In genere queste informazioni sono poste sulla cassetta che il venditore al dettaglio compra all’ingrosso, ma se il negoziante non vuole presentare il prodotto nell’imballaggio originario e preferisce venderlo sfuso, in base al Regolamento CE 2200/1996 deve emettere un cartello indicante la varietà, l’origine e la categoria. Il decreto ministeriale n. 393/1995 ha esonerato dall’obbligo dell’etichetta gli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore. (Notizia segnalata da Bioagricoltura Notizie)

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