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Logistica e Trasporti

Guerra in Ucraina, in Italia arrivano le regole per i pallet

Il provvedimento riguarda i bancali standardizzati e interscambiabili impiegati in stoccaggio, movimentazione e trasporto delle merci

Complice la guerra tra Russia e Ucraina, nei giorni scorsi sono state approvate, per la prima volta in Italia, alcune norme che regolamentano lo scambio dei pallet. In estrema sintesi, è stato introdotto l’obbligo di restituire a destino lo stesso numero di pallet che sono stati ricevuti al momento della consegna.

“È una conquista per l’intera filiera della logistica, che dimostra come le imprese sane vogliono un ambiente regolato da norme chiare – ha commentato Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica – Ora lo scambio dei pallet potrà seguire logiche di correttezza, efficienza, economia circolare e sostenibilità ambientale”.

Che cosa prevede la norma

Le nuove norme sullo scambio dei pallet sono contenute nel disegno di legge numero 2564 (già approvato dal Senato e dalla Camera), il quale detta “misure per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina”.

Lo scambio delle pedane è regolamentato dagli articoli 17 bis, 17 ter e 17 quater i quali stabiliscono, per prima cosa, il campo di applicazione, ossia i pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.

Nella pratica, i soggetti che ricevono a qualunque titolo (tranne la compravendita) i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pedane della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevute.

Tale obbligo “permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi”.

La tipologia dei pallet da restituire è quella indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e “non è modificabile dai soggetti riceventi”.

Come funziona il voucher

Se il soggetto che deve restituire il pallet, per una qualsiasi ragione, non possa farlo, può in alternativa emettere un voucher – digitale o cartaceo – che vale come titolo di credito improprio cedibile a terzi.

Il voucher, debitamente sottoscritto, deve riportare la data, la denominazione dell’emittente e del beneficiario, la tipologia e quantità dei pallet da restituire.

Nel caso in cui il voucher non riporti tali informazioni, il possessore può “richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti”.

Cosa c’entra la guerra in Ucraina?

Il provvedimento rientra nelle misure per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina perché entrambi i paesi coinvolti nel conflitto tradizionalmente sono fornitori di legname e di pallet. Tale rifornimento, però, è stato interrotto lo scorso febbraio con l’inizio della guerra. Il che ha causato un’impennata dei prezzi dei bancali, passati mediamente da 8 a 24 euro per pallet.

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