Nuovo regolamento per imballaggi in legno

Normativa applicabile agli imballaggi in legno introdotti nel territorio CE da paesi extra comunitari

Dal 1° marzo entra in vigore il nuovo regolamento per gli imballaggi in legno provenienti da paesi extra CE. Gli imballaggi a cui si applicano le prescrizioni sono: materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera. I nuovi imballaggi devono essere ottenuti da legname rotondo scortecciato, ed essere soggetti ad una delle misure approvate dalla Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali.

Ecco come dovranno essere marcati:

XX-000 = Il codice ISO del paese composto da due lettere seguito da un numero esclusivo assegnato dall’NPPO (National Plant Protection Organization alias Servizio Fitosanitario Nazionale) al produttore del materiale da imballaggio in legno che ha la responsabilità di garantire l’uso di un legno appropriato e debitamente marcato
YY = L’abbreviazione della Segreteria per la Convenzione Internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV)
del codice relativo alla misura di prevenzione approvatal (HT = Trattamento termico, KD/ Kiln-drying = essiccamento in forno, MB = fumigazione con Bromuro di Metile)

Le spedizioni prive di imballi in legno grezzo (realizzate interamente con legno industriale, cartone, plastica o altro) dovranno essere corredate da una specifica dichiarazione di “Non solid/raw wood package material“.

© Fruitecom

 

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